Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati".
Il D.Lgs. 33/2013 ha previsto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolar modo, per quel che interessa in questa sede, importante è quanto previsto all’art. 14, in riferimento alla pubblicazione di particolari dati e/o documenti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali ed all’art. 22 là dove si prevedono specifici obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
L’art. 47 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, al fine di porre le Amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati, prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli articoli in esso indicati. Il terzo comma dell’art. 47, come modificato, prevede nello specifico che: “Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni”.
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Sulla base della normativa previgente, il Comune di Brescia ha adottato la Deliberazione del 12.05.2014, n. 54, di approvazione del “Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33”.
L’art. 4 di tale Regolamento è dedicato agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati riguardanti gli enti e le società vigilanti, controllati e partecipati e prevede i dati che i presidenti, vicepresidenti, amministrazioni delegati, direttori generali delle società ed enti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 sono tenuti a comunicare al Settore Coordinamento Partecipate del Comune. Stessa previsione nell’art. 6 del medesimo Regolamento dedicato al mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori societari. I successivi articoli del medesimo Regolamento disciplinano le modalità con le quali si svolge il procedimento sanzionatorio, le sanzioni previste e le competenze.
Sulla base della nuova normativa, l’A.N.A.C. ha adottato un “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97”, al fine di disciplinare il nuovo potere sanzionatorio attribuito alla stessa A.N.A.C. in virtù di quanto previsto dall’articolo 47, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
La Società ha adottato il “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex art. 47 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.” ed il “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex articoli 45 e 46 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell’ulteriore normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza”.
Al momento non sono state comminate sanzioni per mancata comunicazione dei dati.
Data di creazione:
13/02/2024
Data di ultima modifica:
10/05/2024